Edilizia libera, la lista degli interventi che puoi realizzare senza permessi
Non ci sono più dubbi sull’edilizia libera! Ecco la lista dei lavori da fare senza permessi (gazebo, pergotende, climatizzatori, infissi, porte)
Interventi edilizia libera secondo il DPR 380/2001
Il DPR 380/2001 (testo unico edilizia) definisce all’art. 6 le diverse categorie di interventi realizzabili in edilizia libera.
In particolare, fatte salve alcune eccezioni, possono essere senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici fuori della zona A) di cui al dm 1444/68;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Sono considerati interventi in edilizia libera, ma necessitano una comunicazione di avvio lavori al comune, anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.